Statuto – Fondazione Inno Alla Vita – ETS
Art. 1 - Costituzione, sede, delegazioni ed uffici
È costituita una organizzazione di volontariato nella forma di Fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Inno alla Vita ETS" con sede legale in Milano, alla Piazzetta Giordano n. 4 - cap. 20122 Milano.
Tale organizzazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli artt. 14 e ss. del codice civile nonché dal D. Lgs. 2 luglio 2017 n. 117 relativo alla disciplina degli Enti del Terzo Settore una volta iscritta nell'apposito registro.
La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus", fino all'iscrizione nel Registro degli Enti del Terzo Settore.
Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio sia nazionale che estero e, previa autorizzazione dell'ente competente, utilizzerà il logo nelle sue varie forme.
La Fondazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, può istituire delegazioni e uffici sia su tutto il territorio nazionale che all'estero.
La Fondazione ha durata illimitata.
Art. 2 - Scopo
La Fondazione è un ente dotato di personalità giuridica, responsabilità limitata al proprio patrimonio, privo scopo di lucro, anche indiretto, persegue scopi di utilità sociale e si attiene ai principi di non lucratività, democraticità nella struttura, elettività e gratuità delle cariche.
La Fondazione di partecipazione ha come oggetto fondamentale e primario lo svolgimento di tutte le attività decise dal fondatore e svolte dalla Fondazione basate sullo spirito dell'accoglienza. Promuovere nell'ambito della medicina psicosomatica, della biologia dello stress, della medicina pe- rinatale, della psicologia della relazione madre bambino, prenatalità - perinatalità e della dimensione della famiglia e della riproduzione, studi, ricerca, cultura, formazione nei diversi ambiti sopra citati, attraverso l'utilizzo della comunicazione audio televisiva, del web, della stampa delle pubblicazioni, attraverso anche attività terapeutiche, psicologico preventive curative, riabilitative e sociali in diversi ambiti metodologici ed attraverso approcci psicoterapeutici variamente orientati. La Fondazione esercita anche attività di divulgazione e formazione divulgativa nell'ambito delle discipline sopra esposte, con particolare attenzione al tema della riproduzione umana e della psicosomatica dello stress e della vita di relazione, mediante aiuti anche economici a progetti di promozione, di formazione e di ricerca, l'erogazione di borse di studio a giovani ricercatori nonché l'assegnazione di riconoscimenti e premi a studiosi.
La Fondazione ha inoltre come scopo quello di operare nell'ambito della nutrizione, con particolare riguardo ai disturbi dell'alimentazione nelle sue forme, con metodologie di differenti approcci.
Non ha scopo di lucro e non distribuisce utili di nessun genere.
L'attività è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito dei propri membri (successivamente chiamati soci), salvo rimborsi spese motivati da prelevare dal fondo sociale, tramite l'organizzazione della Fondazione, secondo quanto previsto dalla legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991.
Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la partecipazione, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinate secondo quanto previsto negli specifici regolamenti redatti all'occorrenza e approvati di volta in volta dall'Assemblea dei soci.
Le attività accessorie consistono in:
- Istituto scientifico di ricerca
- Attività di Ambulatorio
- Prevenzione e Cura della Salute
- Stipulare ogni atto o contratto
- Amministrare e gestire beni
- Partecipare a fondazioni, associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati - Costituire o partecipare a società di capitali
- Stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività - Svolgere attività di commercializzazione
- Organizzare e gestire master e corsi di formazione con istituti o enti per la formazione, anche accreditati
- Svolgere attività di assistenza domiciliare e cure palliative - Creare centri di ascolto e formare operatori
- Gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi - Svolgere attività di Formazione mirata nel settore
- Svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
La Fondazione a tal fine intende raccordarsi e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici e privati, che operano nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità. Gli scopi e le finalità della Fondazione potranno essere realizzati anche per il tramite di soggetti terzi.
La Fondazione potrà compiere qualsiasi operazione di natura economica, commerciale, finanziaria, immobiliare e mobiliare atta o utile al conseguimento degli scopi statutari, anche assumendo partecipazioni in varie forme in altre fondazioni, associazioni e società italiane e straniere, concedendo fideiussioni nei confronti di altre fondazioni, associazioni e società italiane e straniere. Tali operazioni sono da intendersi strettamente strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione e non possono costituire, comunque, attività prevalente della stessa.
Art. 3 - Attività
Le Autorità competenti vigileranno sull'attività della Fondazione ai sensi del codice civile e della legislazione speciale in materia.
Art. 4 - Doveri e diritti dei soci ordinari
I contributi/versamenti dei soci sono volontari. La modalità di adesione è deliberata dall'Assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo.
I versamenti volontari non sono trasferibili e non sono restituibili in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio.
I soci ordinari hanno il diritto di:
- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente sulle materie rimesse alla loro competenza;
- conoscere i programmi con i quali si intendono attuare gli scopi;
- partecipare alle attività che vengono promosse;
- usufruire di tutti i servizi offerti;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- ottenere il ristoro delle spese, adeguatamente motivate, effettuate per attività e fini istituzionali della Fondazione;
- essere eletti nelle cariche sociali.
I soci hanno l'obbligo di:
- osservare le norme del presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi della Fondazione;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità della Fondazione.
I soci hanno la facoltà di sostenere la Fondazione con versamenti volontari. I soci, comunque, non possono assumere decisioni contrastanti con gli scopi della Fondazione e/o modificare l'autonomia della stessa, se non con delibera assunta con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, atto da sottoporre all'organismo di vigilanza e controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662.
Art. 5 - Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione, ritenuto sufficiente in relazione alla sua natura secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 361/2000 per assicurare il raggiungimento degli scopi, la permanenza in vita della Fondazione, l'assolvimento delle eventuali obbligazioni assunte e l'acquisto della personalità giuridica, è stabilito nella misura minima di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.
Esso è composto:
- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati volontariamente dal fondatore partecipante;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
Il patrimonio è impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione delle sue finalità.
Possono costituire oggetto di apporto al patrimonio della Fondazione tutti i beni, anche diversi dal denaro, suscettibili di valutazione economica; il valore dei beni diversi dal denaro deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo o all'atto di conferimento, se successivo, di un
revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro. L'ammontare complessivo del patrimonio non può scendere sotto la soglia di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero). Qualora, durante la vita dell'Ente, risulti che il patrimonio minimo sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono, senza indugio, convocare l'Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'Ente.
Si precisa che la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.
Art. 6 - Fondo di gestione
Il Fondo di Gestione dell'Ente è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dalle donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- dai contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici o privati;
- dai versamenti/contributi volontari in qualsiasi forma concessi dal fondatore partecipante e dagli altri componenti la Governance;
- dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
Art. 7 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il bilancio nel caso in cui i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Il bilancio dovrà essere redatto in conformità alla modulistica, una volta resa disponibile, definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore e dovrà essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore. Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 di aprile successivo il bilancio consuntivo.
Nel caso in cui i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad 1 (uno) milione di euro la Fondazione dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Nel caso in cui i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui la Fondazione dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo.
La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In particolare e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
E' fatto salvo quanto previsto all'art. 4) del vigente statuto in relazione al ristoro delle spese, adeguatamente motivate, effettuate per attività e fini istituzionali della Fondazione, in favore dei soci ordinari e di terzi incaricati dalla Fondazione.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) D.Lgs.n. 117/2017;
c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonchè alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Art. 8 - Soci
1) Unico socio Fondatore: Socio che ha sottoscritto l'atto costitutivo: Professoressa Francesca Malatacca, nata a Trebisacce (CS); il Fondatore Unico ha pieni poteri ordinari e straordinari e presiede di diritto il Comitato Scientifico;
2) soci ordinari;
3) soci sostenitori.
Art. 9 - Soci Ordinari
Sono soci Ordinari tutti i soggetti che aderiscono, successivamente al riconoscimento giuridico della Fondazione, presentando apposita domanda. I soci Ordinari sono ammessi alla Fondazione con delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
I soggetti diversi dalle persone fisiche alla domanda dovranno allegare specifica delibera del proprio Ente che riconosce e legittima la persona designata ad intervenire negli atti e nelle riunioni della Fondazione in qualità di rappresentante. I soci ordinari devono espressamente impegnarsi a mettere annualmente gratuitamente e volontariamente a disposizione della Fondazione le proprie competenze e/o risorse ed a rispettare e far rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento.
Art. 10 - Esclusione e recesso del socio
Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, l'esclusione dei soci Ordinari per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e relativo regolamento, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:
- inadempimento degli obblighi di cui all'art. 4;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e il dovere di sostegno della Fondazione e collaborazione con i vari componenti della stessa;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
I soci possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
Art. 11 - Soci sostenitori della Fondazione
Possono chiedere di aderire alla Fondazione in qualità di soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche, le associazioni riconosciute e non riconosciute, gli enti pubblici e privati che considerati gli scopi della Fondazione vogliono mettere a disposizione della stessa le loro competenze e/o risorse. A detti soggetti, che non rivestono la qualifica di soci ordinari e non hanno diritto di voto, viene riconosciuto la facoltà di partecipare alle assemblee della Fondazione per conoscere l'attività svolta dalla stessa anche con il loro impegno e formulare, tramite un loro rappresentante, proposte operative sociali diverse.
Art. 12 - Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico, ove istituito;
- il Comitato Etico, ove istituito;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Unico, ove nominato.
Tutte le cariche si intendono a titolo gratuito.
Art. 13 - Assemblea dei soci della Fondazione
L'Assemblea della Fondazione è composta dal socio fondatore e dai soci ordinari riconosciuti tali almeno sessanta giorni prima della data fissata con la convocazione dell'Assemblea. Non è consentito il voto per delega. La convocazione delle riunioni sia in prima che in seconda seduta avviene su iniziativa del Presidente della Fondazione mediante invio di mail ai soci e/o pubblicazione nel sito internet della Fondazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea con indicazione della sede e dell'ora in cui si terrà, nonché degli argomenti in discussione posti all'ordine del giorno. La convocazione può avvenire anche su richiesta del Consiglio di Amministrazione o di almeno un terzo di tutti i membri. In tal caso il Presidente della Fondazione dovrà provvedere a convocare l'Assemblea entro i 30 (trenta) giorni successivi e la riunione dovrà essere tenuta nei termini in precedenza espressi.
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza semplice (51%) degli aventi diritto e in seconda convocazione con la presenza di almeno il trenta per cento (30%) degli aventi diritto.
Nelle riunioni ordinarie l'Assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle riunioni straordinarie l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza qualificata del 70% (settanta per cento) degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nella seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza qualificata del 51% (cinquantuno per cento) degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Devono ritenersi ammissibili le riunioni dell'Assemblea tenute con mezzi di audio/videoconferenza e i voti espressi anche per corrispondenza, secondo le modalità previste nel regolamento, purché siano garantite le stesse condizioni previste nella sede in cui si trova il presidente dell'Assemblea e il segretario che redigono e sottoscrivono il verbale.
L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo su convocazione del Presidente della Fondazione.
La stessa ha due funzioni:
A) una deliberativa per:
- la ratifica dell'elezione del Presidente della Fondazione;
- l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'approvazione del Conto consuntivo;
- le modifiche statutarie;
- la proposta all'Autorità Governativa di scioglimento, liquidazione della Fondazione e destinazione del patrimonio;
B) una consultiva per:
- riunioni plenarie, quale momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione e proposte e programmazione di nuove iniziative o valutazioni di quelle in essere.
Art. 14 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un numero variabile di membri fino ad un massimo di sette stabilito dall'Assemblea. Fatta eccezione per la prima nomina, contestuale all'atto costitutivo e ad opera del socio fondatore, il quale rivestirà il ruolo di membro-Presidente del consiglio di Amministrazione e Presidente della Fondazione vita natural durante, salve dimissioni o impossibilità sopravvenuta, la composizione del Consiglio sarà decisa con deliberazione assunta a maggioranza dai membri dell'Assemblea, fra soggetti soci o non soci.
Le candidature devono essere comunicate al Presidente della Fondazione mediante posta elettronica certificata o raccomandata a.r. entro i trenta giorni antecedenti la riunione di nomina.
I consiglieri del Consiglio di Amministrazione nominano al loro interno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere (il quale può anche coincidere con il vicepresidente o con il segretario).
I consiglieri eletti nomineranno al loro interno altresì il Presidente, il quale rivestirà anche il ruolo di Presidente della Fondazione, una volta cessato dalla suddetta carica il socio Fondatore.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio successivo alla loro nomina.
Il Consiglio di Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito e potrà regolarmente deliberare quando è presente la maggioranza dei membri secondo le indicazioni del regolamento. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione del primo Consigliere non eletto che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione; qualora non vi siano Consiglieri non eletti si provvederà alla nomina di un nuovo candidato con designazione a norma del presente articolo.
Il Consiglio di Amministrazione propone e approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.
In particolare provvede a:
- - stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 2 del presente Statuto; - predisporre la relazione morale sulla gestione per il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- - approvare il regolamento della Fondazione;
- - delegare specifici compiti ai Consiglieri nonché poteri di gestione ordinaria, oltre a conferire procure per la stipula di determinati atti e la gestione di rapporti con Uffici della Pubblica Amministrazione;
- - nominare il revisore unico;
- - nominare, ove opportuno, i membri del Comitato Scientifico; - determinare le modalità di adesione dei Fondatori, dei Partecipanti Istituzionali, dei Sostenitori e dei Partecipanti Esteri;
- - deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi; - svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte all'anno d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non con mezzi idonei all'informazione di tutti i componenti.
Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei tre quinti dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da persona dal medesimo designata all'interno dello stesso Consiglio.
Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, scelto dal Presidente anche tra persone estranee al Consiglio.
La carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione non può essere tramandata per eredità.
Art. 15 - Presidente della Fondazione
La carica di Presidente della Fondazione è rivestita dal socio Fondatore, vita natural durante fino a dimissioni o impossibilità sopravvenuta. Successivamente verrà eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno entro trenta giorni dalla nomina dello stesso.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando procuratori.
Inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Il Presidente ha l'obbligo di convocare almeno due volte l'anno l'Assemblea dei soci in riunione plenaria deliberante, e tutte le volte che riterrà opportuno per creare momenti di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché proposizione di nuove iniziative o valutazioni. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente o da un Consigliere dal medesimo designato.
Art. 16 - Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da un minimo di tre componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, anche tra i suoi membri nonchè fra non soci purché fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.
La carica di Presidente del Comitato Scientifico è rivestita dal socio Fondatore, vita natural durante fino a dimissioni o impossibilità sopravvenuta. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvederà all'elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente nomina il Segretario del Comitato.
Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.
Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario.
Art. 17 - Comitato Etico
Il Comitato Etico, ove istituito, è composto da un minimo di tre componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, anche tra i suoi membri nonchè fra non soci. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente e il Segretario. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Cura il rispetto degli scopi e delle linee guida definiti nell'atto di Fondazione e nel Codice Etico, cura i rapporti con il Revisore Legale, svolge una funzione consultiva e di raccordo tra le cariche sociali e di composizione bonaria delle controversie fra i soggetti coinvolti nell'organizzazione della Fondazione.
Il Comitato Etico delibera a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario.
Art. 18 - Organo di Controllo
Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.
Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e legalità, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora- applicabili, nonchè sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 legge del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione. L'Organo di Controllo accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, effettua le verifiche di cassa, verifica il rispetto dello Statuto e del Regolamento ed esprime un parere sulla situazione economico finanziaria.
I componenti dell'Organo di Controllo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
I suoi componenti restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e non può essere riconfermato.
Art. 19 - Il Revisore Legale dei Conti
Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, legge del terzo settore, ossia salvo il caso in cui il controllo contabile sia demandato all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo, la Fondazione è obbligata a nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione, iscritta nell'apposito Registro, quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila virgola zero zero);
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila virgola zero zero);
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità. L'obbligo di cui al comma primo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Il Revisore Legale dei Conti è nominato dall'Assemblea e resta in carica fino a revoca o dimissioni.
Art. 20 - Scioglimento
In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere degli organi competenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe o similari su delibera del Consiglio di Amministrazione o, in alternativa, alla Fondazione Italia sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Art. 21 - Clausole di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto e relativo regolamento si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.